Acquisto Casa 2019: ecco cosa cambia

A partire dal 16 marzo 2019 sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole per l’acquisto della casa, concentrate soprattutto sulle documentazioni burocratiche attraverso il “Codice della crisi d’impresa”. L’acquisto della casa sulla carta indica la transazione verso gli immobili non ancora costruiti, inseriti all’interno del progetto dei costruttori, approfittando di offerte economiche maggiormente vantaggiose, tenendo tuttavia conto delle possibili insidie.

Acquisto della casa sulla carta

A livello legislativo sono stati regolamentati diversi punti riferiti all’acquisto della casa sulla carta con la legge n. 122 del 2015 e successivamente con le modifiche apportate dal decreto legislativo 14 del 2019. Le persone fisiche potranno optare per la stipulazione di un contratto con le imprese per la costruzione di un immobile ancora in sede di progetto, verificabile sulla carta, sotto il rischio della perdita degli acconti versati in presenza di un eventuale stato di crisi dichiarato dall’impresa stessa.

A tutela degli acquirenti il decreto legislativo 122/2005 ha integrato l’obbligo da parte del costruttore del rilascio di una fideiussione nei confronti degli acquirenti, garantendo il rimborso dovuto nel caso del fallimento progettuale dell’impresa, compreso l’obbligo della consegna di un’assicurazione della durata decennale al momento del termine dei lavori di costruzione a garanzia dei risarcimenti su eventuali danni diretti provocati ai danni dell’immobile.

Fideiussione

La fideiussione è stata modificata dalle direttive del Decreto Legislativo n. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa”, prevedendo la stipulazione di un contratto preliminare alla presenza di un notaio, compreso il rilascio della polizza di indennità decennale. Il notaio dovrà trascrivere gli atti preliminari all’interno dei registri immobiliari. Le modifiche attuali presentano un valore legale verso i permessi di costruzione /SCIA/DIA, mentre la somma garantita dalla fideiussione potrà essere richiesta dall’acquirente in caso di crisi da parte dell’impresa costruttrice e in caso di mancato trasferimento dell’atto notarile a riguardo della polizza decennale.

Preliminare di vendita

Il preliminare di vendita dell’immobile dovrà contenere il rilascio della fideiussione e della conformità; la descrizione dell’immobile in sede progettuale; l’indicazione a livello degli atti d’obbligo; il termine previsto per l’esecuzione dei lavori di costruzione; gli estremi relativi ai permessi di costruzione; le caratteristiche dei materiali di progetto e gli elaborati dello stesso.

Polizza assicurativa decennale

La polizza assicurativa decennale andrà a risarcire gli eventuali danni provocati sull’immobile per effetto specifico della rovina totale o parziale dei materiali integrati nella costruzione. La polizza dovrà essere contenuta all’interno del contratto preliminare e trasferita presso gli atti notarili dall’impresa incaricata del progetto di costruzione a tutela degli acquirenti.